OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT PERSONALE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

12 giugno 2017

L’incremento delle nuove tecnologie negli ultimi decenni ha reso necessario l’intervento del legislatore per regolamentare e proteggere l’utilizzo dei cosiddetti dati personali nonché l’instaurazione di una specifica istituzione, il Garante per la protezione dei dati personali, per garantire il rispetto della legge.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice della privacy – definisce i dati personali come qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Il codice precisa altresì che la nozione di trattamento consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare al corretto rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali. Ogni singolo lavoratore ha la possibilità di effettuare una segnalazione o un reclamo dinanzi a questo autorità, qualora ritenga che il proprio datore di lavoro abbia violato le norme sulla privacy.

Nel caso qui in oggetto, un lavoratore si era rivolto al Garante lamentando la persistente operatività del suo account di posta elettronica dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e chiedeva al Garante di ordinare la cancellazione di questo account.

Nel provvedimento n. 547 del 22 dicembre 2016 il Garante della privacy precisa quale sorte è riservata all’account personale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Allo scopo, afferma che con l’interruzione del rapporto gli account riconducibili a persone identificate o identificabili devono essere rimossi, previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informane i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento.  

Il Garante della privacy ha inoltre affermato in altre occasioni che per rispettare le norme del Codice della privacy, non basta il fatto di trasferire automaticamente le email indirizzate all’account dell’ex dipendente verso quello di lavoratori il cui rapporto sia in corso, né basta che sia stato attivato un messaggio di risposta automatica che informa che l’account è disattivato.

Pertanto, con questo provvedimento, il Garante dichiara la violazione da parte dell’ex datore di lavoro delle norme sulla privacy e dispone il divieto di ulteriore trattamento dei predetti dati.

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