ANCHE L’AVVICENDAMENTO IN UN APPALTO PUO’ COSTITUIRE UNA CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA

05 maggio 2017

Può aversi trasferimento di azienda anche in presenza di un appalto di servizi retrocesso al committente, cioè cessato con assunzione diretta da parte del committente dell’assunzione del servizio. Questo è quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6770/2017.

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, basandosi su una giurisprudenza piuttosto consolidata, ha affermato che il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche nell’ipotesi di successione di un appalto di servizi, a condizione che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività di impresa.  Analoghe considerazioni valgono non solo nel caso di cambio appalto, ma anche nell’ipotesi in cui l’impresa committente decida di riportare in azienda i servizi in precedenza affidati in appalto.

Nel caso di specie, una lavoratrice era stata licenziata a seguito della cessazione dell’appalto di servizi presso cui era impiegata e la stessa aveva impugnato il licenziamento lamentandone l’illegittimità e sostenendo l’esistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., in quanto il servizio in questione non era cessato, ma era stato internalizzato dalla committente.

Soccombente nei due giudizi di merito, con ricorso per cassazione la lavoratrice ha affermato che l’esistenza di una fattispecie di appalto di servizi non esclude, contrariamente a quanto affermato dal Giudice dell'appello, il verificarsi di una ipotesi di trasferimento di azienda: il trasferimento si è realizzato nel momento della cessazione dell'appalto di servizi, allorquando la attività era stata nuovamente internalizzata. Ed infatti, i locali, le attrezzature, l'organizzazione complessiva del servizio, oltre a quasi tutti i dipendenti, erano passati alla gestione diretta della società committente.

In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di retrocessione all’impresa committente di un servizio inizialmente affidato in appalto ed in seguito nuovamente internalizzato dalla stessa, non è escluso che possa configurarsi un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il quale postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.

Una simile situazione si verifica, in particolare, quando detta retrocessione comporti un passaggio di beni, ivi incluso il personale, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale.

A supporto di tale tesi, la Cassazione si è richiamata non solo a suoi numerosi precedenti (cfr. C. Cass. 16/05/2013, n. 11918; C. Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; C. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; C. Cass. 10 marzo 2009 n. 5708), ma anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che ha individuato quale elemento necessario per la sussistenza di un trasferimento d’azienda il fatto che l’entità economica in questione conservi la propria identità a prescindere dal cambiamento dell’effettivo proprietario e, dunque, dallo strumento utilizzato per la successione nei rapporti giuridici sottostanti.

Orbene, in caso di passaggio di un complesso organizzato di beni da un imprenditore ad un altro, si configurerà un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. nella misura in cui l’entità economica trasferita – a seguito della sua traslazione ed a prescindere dallo strumento giuridico adottato – conservi la propria identità e sia tale da consentire il proseguimento o la ripresa della sua gestione. Ciò, anche nel caso in cui il complesso di beni organizzato sia costituito soltanto da un gruppo di lavoratori.

 

Archivio news

 

News dello studio

apr21

21/04/2020

Quando un reato commesso prima dell’inizio del rapporto può giustificare un licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3076/2020, del 10.02.2020, rifacendosi ad un suo precedente orientamento (Cass. n. 24259/2016), ha confermato il principio secondo cui, in caso di condotta extra-lavorativa

apr7

07/04/2020

Il diritto alla qualifica superiore spetta anche in caso di conferimento frazionato ma sistematico delle mansioni corrispondenti

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1556 del 23 gennaio 2020, ha affermato che la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, pur se frazionata e non continuativa,

mar26

26/03/2020

Al verificarsi di un infortunio non si può supporre automaticamente l'inadeguatezza delle misure di protezione

Il datore di lavoro non risponde dell'infortunio del dipendente se dimostra di aver fornito i dispositivi di protezione individuale del caso, di aver adeguatamente istruito il dipendente sui rischi specifici

News Giuridiche

giu25

25/06/2025

Stop alle auto Euro 5 nel Nord Italia verso il rinvio

Un emendamento al Decreto Infrastrutture

giu25

25/06/2025

La mutatio libelli nel procedimento semplificato di cognizione

<p>Nel procedimento semplificato