Cambio d'appalto e diritto al preavviso

19 settembre 2016

IN CASO DI CAMBIO APPALTO E PASSAGGIO IMMEDIATO ALLE DIPENDENZE DELLA SUBENTRANTE, IL LAVORATORE HA COMUNQUE DIRITTO AL PREAVVISO DA PARTE DEL PRECEDENTE APPALTATORE.

In materia di appalti, la giurisprudenza ha più volte affermato che, in caso di cambio di appalto con passaggio immediato e diretto di un lavoratore dalle dipendenze dell’appaltatore cessante alle dipendenze di quello subentrante, il datore di lavoro recedente ha l’obbligo di comunicare al proprio dipendente la cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del periodo di preavviso ovvero, in mancanza, di versare al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 c.c.
Come noto, nel contratto di lavoro la parte che esercita il diritto di recesso deve rispettare un periodo di preavviso, la cui durata è fissata nei contratti collettivi, per evitare che la risoluzione immediata del contratto possa determinare un pregiudizio all’altra parte: del ché, la parte che decide di non rispettare il preavviso è tenuta ad indennizzare l’altra. È tuttavia irrilevante, ai fini della corresponsione dell’indennità sostituiva del preavviso, l’immediata rioccupazione del lavoratore dopo il recesso. Da ultimo, tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza N. 24430 del 1 dicembre 2015.
Nel caso di specie, in seguito ad un cambio di appalto, un lavoratore era stato licenziato dalla società cessante ed era stato riassunto il giorno successivo da quella subentrante. Sennonché l’impresa cessante non aveva erogato al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che il lavoratore non avesse diritto alla stessa in quanto era stato riassunto immediatamente dalla società subentrante e quindi, di fatto, non aveva subito alcun pregiudizio dal cambio di appalto.
Soccombente in primo grado, il lavoratore era risultato vittorioso in appello e per questo l’impresa aveva deciso di ricorrere in Cassazione.
La tesi datoriale, che negava il diritto del proprio dipendente all’indennità sostituiva del preavviso, si basava su un orientamento - in vero piuttosto risalente - della Suprema Corte (C. Cass. N. 1433/1993; C. Cass. N. 4553/1995) secondo cui l'indennità in parola non spetta al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora questa sia seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione alle dipendenze di un diverso datore di lavoro.
La ratio è che, in tale ipotesi, non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ritenendo che il principio anzidetto fosse applicabile nei soli casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, mentre nel caso in esame il lavoratore si era trovato a “subire” il cambio di appalto perché la decisione di passare alle dipendenze della società subentrante non era stata determinata dalla propria volontà.
La Corte ha ribadito quindi che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso anche qualora il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione e questo pure nel caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità (così anche C. Cass. N. 1148/2014; C. Cass. 21092/2014; C. Cass. N. 9195/2012).
Per quanto precede, la Suprema Corte ha evidenziato come sia ininfluente - in ordine al pagamento dell’indennità di preavviso - la circostanza della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l’impresa cedente e quello successivamente instaurato con l’impresa subentrante.

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