Dimissioni e Risoluzione: la nuova disciplina telematica

05 marzo 2016

 

Dimissioni e Risoluzione: la nuova disciplina telematica

 

Pronti, attenti, via: il prossimo 12 marzo scatterà, per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la procedura telematica che prenderà il posto al recente e farraginoso meccanismo di convalida, introdotto solo pochi anni fa dall’ormai ex Ministro Fornero. Ma andiamo per gradi.

Come tutti sanno, dal 18.07.2012, il dipendente realmente intenzionato a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, non può più limitarsi a presentare all’azienda la lettera di dimissioni da lui sottoscritta, ma è tenuto - a pena di inefficacia della stessa - a convalidarla (personalmente o tramite il proprio datore di lavoro) presso il Centro per l’Impiego o la Direzione Territoriale del Lavoro (più nota come DTL). L’obiettivo del precedente Legislatore (ovviamente) non è stato quello di disincentivare il dipendente a dimettersi, complicando notevolmente la ‘burocrazia’, bensì quello di ridurre - o meglio ancora evitare - il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Pratica, quest’ultima, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni già in sede di assunzione per poi poterla utilizzare, all’occorrenza, quale maschera di un successivo (e probabilmente illegittimo) licenziamento.

È nel quadro appena descritto che è intervenuto il Governo Renzi con il recente d.lgs. n. 151/2015, entrato in vigore lo scorso 24 settembre. Alla luce della nuova disciplina, le dimissioni e le risoluzioni consensuali andranno presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, mediante la compilazione di appositi moduli resi disponibili dal ministero del lavoro e trasmessi, una volta completati e firmati, sia al datore di lavoro che alla DTL. L’operatività delle nuove regole è fissata al prossimo 12 marzo, cioè per le dimissioni e le risoluzioni consensuali presentate a partire da tale data. A stabilirlo è il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, che ha indicato il modulo da utilizzare, gli standard e le nuove regole tecniche da seguire. Secondo tale decreto, due sono le modalità operative per effettuare la comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale: fare tutto personalmente, oppure, rivolgersi ad un soggetto abilitato (quale il patronato, il Caf o sindacato). Nel primo caso, la procedura si articolare in tre distinte fasi: nella prima, il dipendente dovrà munirsi del Pin Inps dispositivo e registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it; nella seconda, il lavoratore registrato dovrà accedere al sito del Ministero del Lavoro e procedere alla compilazione del modello online. Infine, ecco la terza fase, il modulo compilato e salvato, verrà trasmesso automaticamente all’indirizzo PEC del datore di lavoro e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti. Si rappresenta, tuttavia, che tale invio non è irrevocabile; dalla trasmissione, infatti, il lavoratore ha sette giorni di tempo per annullare l’operazione e revocare, così, la propria decisione.

A ciascun modulo inviato sarà assegnato un codice identificativo con relativa data di trasmissione (c.d. marca temporale), al fine di poter verificare la reale identità del lavoratore dimissionario e di attribuire una data certa di trasmissione alla comunicazione di dimissioni.

La seconda modalità, ovvero quella che permette di rivolgersi a un soggetto abilitato, rappresenta indubbiamente la via più semplice: il lavoratore, infatti, non dovrà essere in possesso necessariamente del Pin Inps, né tantomeno della registrazione al portale clic lavoro. Spetterà al soggetto abilitato assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del richiedente e completare l’operazione per suo conto. 

Già da una breve disamina della nuova disciplina, pare evidente l’assoluta macchinosità di una procedura che verosimilmente comporterà, fin dalle prime applicazioni, notevoli complicazioni ed ostacoli pratici.




 

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