Il diritto alla disconnessione

30 gennaio 2017

Il DIRITTO ALLA DISCONESSIONE

 

Il 37 % della popolazione attiva utilizza le nuove tecnologie fuori dall’orario lavorativo. Questa cifra è il riflesso del mondo moderno, nel quale il confine tra il lavoro e la vita privata tende a scomparire, in quanto le nuove tecnologie non conoscono limiti spazio temporali.

Per adattarsi a questo mutamento degli strumenti lavorativi ed anticiparne gli eventuali i rischi, alcune imprese hanno adottato delle misure ad hoc. Dal 2011, Volkswagen ha istituito il blocco all’accesso delle email professionali tutti giorni dalle 18:15 alle 7 e nel weekend.

In questo contesto, la Francia ha attivato un processo di adattamento al fine di tener conto di questi nuovi strumenti lavorativi. Con l’emanazione della legge n°2016-1088 del 8 agosto 2016 cosiddetta Loi El Khomri, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento francese il dovere del datore di lavoro di svolgere le relazioni sindacali anche in materia di diritto dei lavoratori a disconnettersi (articolo 55 della legge del 8 agosto 2016). Quanto precede riguarda tutti i dipendenti, di ogni categoria e settore.

La Loi El khomri non contiene nessuna definizione espressa del diritto alla disconnessione, che può essere indicato come il diritto del lavoratore a non utilizzare gli strumenti digitali fuori dal orario lavorativo. Lo scopo è di conciliare la vita professionale e la vita personale dei lavoratori, evitando che la prima invada la seconda tramite l’uso di queste tecnologie. Si tratta dunque di garantire che i tempi di riposo, le ferie e la vita personale siano rispettati, limitando i rischi di burnout e stress lavoro correlato.

La legge prevede che a partire dal 1 gennaio 2017, tutte le imprese composte da più di 50 dipendenti, devono stabilire il contenuto e le modalità di esecuzione del diritto qui esposto tramite un accordo d’impresa, firmato dal datore di lavoro e dai rappresentanti sindacali. Difatti, questo diritto si aggiunge alle materie riguardanti la qualità della vita lavorativa, la cui negoziazione annuale è resa obbligatoria dall’articolo L.2248-8 del Code du travail.

Prima del legislatore, le parti sociali si erano già occupate del tema. L’accordo nazionale interprofessionale del 19 giugno 2013, infatti, enuncia le linee guida per la contrattazione del diritto alla disconnessione: stabilire una diagnosi preliminare; definire le specificità dell’impresa; accompagnare le squadre di direzione e di management e promuovere una gestione intelligente delle tecnologie rispettosa della vita privata dei lavoratori. In assenza di accordo tra i rappresentanti sindacali e il datore di lavoro, quest’ultimo dovrà emanare una Carta per prevedere il contenuto e le modalità del diritto.

Con l’entrata in vigore di questa legge, i lavoratori dovrebbero essere in grado di rendersi irreperibili fuori dell’orario lavorativo, ma diverse questioni sorgono rispetto alla sua attuazione concreta.  Innanzitutto, si può criticare la mancanza di un vero e proprio obbligo di risultato della contrattazione, in quanto in caso di mancato raggiungimento di un accordo collettivo, il datore è autorizzato a prevedere unilateralmente l’applicazione del diritto nella sua impresa. Inoltre, sia in caso di mancato accordo sia in caso di assenza di una Carta, non è prevista alcuna sanzione per il datore di lavoro.

Ancora, rendere effettivo questo diritto, sarà necessario assicurare una formazione al fine di sensibilizzare i lavoratori ad un uso ragionevole dei strumenti tecnologici. Per questo, i dirigenti dovranno dare il buon esempio, evitando di inviare email nel weekend o fuori dall’orario lavorativo.

Un’ulteriore domanda, posta dall’entrata in vigore di questa norma, è quella attinente alle eventuali sanzioni contro i lavoratori che dovessero utilizzare gli strumenti digitali professionali fuori dall’orario lavorativo. Sembra infatti incongruo sanzionare un lavoratore che abbia inviato una email urgente di sera, per compiere con diligenza le sue mansioni. Inoltre, per evitare di essere sanzionati, alcuni lavoratori saranno tentati di trasferire sulla loro mail personale i documenti necessari per lavorare, creando problemi di sicurezza dei dati.

Da quanto precede risulta che l’esempio francese dell’instaurazione di un diritto alla disconnessione sia una prima mondiale, la cui attuazione potrà servire di linea guida agli altri paesi che dovranno a loro turno adattarsi al mutamento del mondo del lavoro. L’Italia ha già mosso i primi passi in questa direzione, attraverso il disegno di legge governativo 2229 cheaffronta il problema dei device tecnologici, ma soltanto rispetto ai lavoratori a distanza.

 

 

Archivio news

 

News dello studio

apr21

21/04/2020

Quando un reato commesso prima dell’inizio del rapporto può giustificare un licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3076/2020, del 10.02.2020, rifacendosi ad un suo precedente orientamento (Cass. n. 24259/2016), ha confermato il principio secondo cui, in caso di condotta extra-lavorativa

apr7

07/04/2020

Il diritto alla qualifica superiore spetta anche in caso di conferimento frazionato ma sistematico delle mansioni corrispondenti

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1556 del 23 gennaio 2020, ha affermato che la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, pur se frazionata e non continuativa,

mar26

26/03/2020

Al verificarsi di un infortunio non si può supporre automaticamente l'inadeguatezza delle misure di protezione

Il datore di lavoro non risponde dell'infortunio del dipendente se dimostra di aver fornito i dispositivi di protezione individuale del caso, di aver adeguatamente istruito il dipendente sui rischi specifici

News Giuridiche

giu29

29/06/2025

Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Verso una governance più efficiente e responsabile

giu28

28/06/2025

Avvocati, contributi per ospitalità in strutture per anziani

Tutela della salute, destinatari, ammontare

giu27

27/06/2025

Danneggiamento, pubblica fede e procedibilità: i chiarimenti della Cassazione

La presenza occasionale del proprietario