PIU’ IMPRESE FORMALMENTE DISTINTE POSSONO COSTITUIRE UN’UNICA IMPRESA AL FINE DELL’IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, COME DIMOSTRARLO E PERCHE’
Con la recente sentenza n. 20544 del 13 ottobre 2015 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento, che sembrerebbe ormai maggioritario, più stringente in materia di prova dell’unicità d’impresa.
Per spiegare ciò cui si sta alludendo, è necessario fare un passo indietro e partire dal concetto di imprese collegate, ovvero imprese o società distinte, ma che hanno connessioni di varia natura (azionarie, finanziarie, contrattuali…) e che perseguono strategie imprenditoriali unitarie, agendo (almeno in parte) per fini comuni. Quando il collegamento è particolarmente stretto, si parla di “gruppo” (o gruppo d’impresa o gruppo societario). La struttura del gruppo oggi probabilmente più diffusa è quella in cui una società, che prende il nome di capogruppo, crea altre società, di cui detiene l’intero pacchetto azionario, ognuna delle quali, sotto il coordinamento della capogruppo, si dedica ad un’attività diversa oppure ad una porzione di un’unica attività imprenditoriale comune a tutte.
Il fenomeno, di per sé perfettamente lecito, è talvolta utilizzato secondo modalità non genuine e con finalità fraudolente. È il caso, per fare un esempio semplice, di un’unica azienda di grandi dimensioni che venga artificiosamente frazionata in tante piccole società, ognuna con meno di 16 dipendenti, in modo da sottrarsi all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (e quindi alla tutela reale in caso di licenziamento illegittimo).
In tali ipotesi, il lavoratore può avere interesse a dimostrare che il suo rapporto di lavoro (e le relative responsabilità del datore di lavoro, tra cui, ad esempio, quella di corrispondere la retribuzione) non è, nella realtà, intercorrente con il solo soggetto giuridico che lo ha assunto o che comunque ne è formalmente titolare, ma con l’intero insieme di società costituenti un’unica impresa, avente come tale i requisiti per l’applicazione dell’art. 18 SL.
Per quanto già detto, peraltro, al lavoratore non basta dimostrare l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le varie società del gruppo (o comunque tra più società collegate), ma dovrà dare prova del fatto che tali società, secondo quanto viene costantemente affermato in giurisprudenza, costituiscono un “unico centro d’imputazione” del rapporto. Cioè, in termini più semplici, un frazionamento dell’impresa tra più società del tutto fittizio, attuato solo sul piano formale, ma nella realtà inesistente.
Ebbene, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata all’inizio, ha affermato che il lavoratore, per dimostrare l’unicità d’impresa tra due (o più) soggetti giuridici formalmente distinti, deve provare i seguenti elementi: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlato interesse comune; c) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tale da far individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese”.
Nel caso concreto preso in esame dalla Cassazione, deciso con la sentenza richiamata all’inizio, il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo che fosse accertata l’illegittimità del licenziamento intimatogli per ragioni economiche, in quanto, a suo avviso, egli avrebbe potuto essere proficuamente impiegato (non presso la datrice di lavoro formale, bensì) in altra società facente parte dell’unica impresa cui doveva essere imputato il rapporto di lavoro. L’azienda avrebbe pertanto potuto ricollocarlo (in altra mansione o in altro luogo…) senza licenziarlo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato la domanda, ritenendo che il lavoratore non fosse riuscito a dare la prova dell’esistenza degli elementi di cui sopra.
Deve peraltro rilevarsi che, soprattutto nella giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d’Appello) vi sono pronunzie che ritengono sufficiente, onde dimostrare l’esistenza di unicità d’impresa, anche dar prova di alcune soltanto delle circostanze citate, come, ad esempio, il fatto che la prestazione del lavoratore sia utilizzata contemporaneamente e indifferentemente da più società. Si aggiunga che, seppur non certo agevole, la prova dei suddetti elementi può spesso essere raggiunta tramite più indizi che, messi in relazione gli uni con gli altri, rivelano l’esistenza di un’unica impresa.
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