Con il recente decreto n. 55 del 3 gennaio 2019, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato antisindacale la condotta di un’azienda aeroportuale che, in occasione di alcuni scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali, aveva omesso di consultarsi con le medesime per individuare il personale da precettare e aveva ordinato ad un numero esorbitante di lavoratori di prestare opera nelle giornate di sciopero.
Come noto, nei servizi pubblici essenziali, lo sciopero deve svolgersi entro i limiti definiti dalla legge 146/1990, la quale fissa regole finalizzate a contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori con il diritto dei cittadini di esercitare diritti e fruire di servizi pubblici individuati dalla legge come essenziali.
All’effetto, in estrema sintesi e per quel che qui maggiormente interessa, è prevista la possibilità che sia ordinata “l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni”. Nel settore del trasporto aereo, più specificamente, è previsto che le direzioni aeroportuali, dopo essersi consultate con le Organizzazioni Sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione, possano comandare di prestare opera ai contingenti di personale ed ai nominativi dei lavoratori necessari per garantire le prestazioni minime indicate dalla Direzione centrale dell’Enac.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Busto Arsizio, la direzione aeroportuale era accusata di aver posto in essere, in ciascuno dei 5 scioperi che erano stati indetti nei mesi da marzo a luglio 2018, varie condotte antisindacali.
All’esito di una sommaria istruttoria, il giudice ha accertato la sussistenza degli illeciti denunciati e ne ha rilevato il carattere antisindacale.
Le condotte antisindacali dell’azienda, in particolare, consistevano nell’aver ripetutamente consultato solo tardivamente (cioè oltre 5 giorni prima dello sciopero) le Organizzazioni Sindacali, nonché di averlo fatto in modo solo parziale, omettendo di comunicare i nomi dei lavoratori che essa intendeva “precettare”. Era inoltre emerso che i lavoratori precettati erano stati individuati dalla datrice di lavoro, nei vari scioperi susseguitisi nell’arco di pochi mesi, in modo del tutto arbitrario: di fatto, essa aveva ordinato di lavorare ad un numero di lavoratori ben superiore a quello effettivamente necessario per garantire le prestazioni minime dovute all’utenza; aveva omesso di adottare criteri di rotazione del personale precettato; aveva costantemente escluso dai precettati i lavoratori in somministrazione. Infine, anche dopo aver appurato di disporre di un organico non scioperante sufficiente a garantire le prestazioni minime, l’azienda aveva omesso di “liberare” i lavoratori precedentemente comandati e aveva adottato sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori comandati che, nelle giornate di sciopero, si erano rifiutati di svolgere prestazioni diverse da quelle strettamente collegate alle attività essenziali da garantire agli utenti.
Per effetto dell’accertamento della natura antisindacale di tutte le condotte predette, il giudice ha ordinato all’azienda di porvi immediatamente fine e le ha ordinato, per il futuro: - di consultarsi tempestivamente con il sindacato in merito al contingente ed ai nominativi dei dipendenti da comandare; - di comandare in servizio solo la quota di lavoratori necessaria all’erogazione dei servizi minimi; - di includere nelle quote di comandati anche i lavoratori somministrati; - di astenersi dal mantenere in comando i lavoratori che manifestano la volontà di aderire allo sciopero nel caso in cui già risultino al lavoro un numero sufficiente di lavoratori; - di astenersi dal comandare lavoratori dichiaratisi scioperanti per far svolgere loro servizi non connessi con le prestazioni indispensabili; - di revocare tutte le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei lavoratori che avevano legittimamente rifiutato di svolgere prestazioni diverse da quelle essenziali; - di affiggere il decreto di condanna nella bacheca aziendale e di pagare le spese di lite.
Archivio news